Con l’ordinanza del 03845/2014 del 26 agosto 2014, il Consiglio di Stato riconosce alle amministrazioni locali «la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute».
Nel provvedimento si fa riferimento anche a una sentenza della Corte Costituzionale (220/2014) che ha ritenuto corretta l’interpretazione giurisprudenziale del Cds «nel senso che l’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000 autorizza i sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi (ed esercizi ove siano installate apparecchiature per il gioco) anche in funzione di contrasto dei fenomeni di c.d. ludopatia».